Lunedì 23/12/2024
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La mancanza di rischi non deve precedere l'adozione del DVR ma costituire, semmai, frutto della valutazione di cui deve darsi conto nella redazione del documento. L'assenza di rischio, in buona sostanza, non esonera dalla redazione del DVR.
A statuirlo le Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, nella Sentenza n. 38487 del 21 ottobre 2024.
La valutazione dei rischi e la elaborazione del relativo documento, di cui all’art. 28 delDl n. 81/2008, sono obblighi non delegabili del datore di lavoro.
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.