Mercoledì 18/09/2024
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il comma 3-bis dell’art. 35 del Decreto Iva prevede che, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili, conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione degli stessi, il depositario cessato ha la possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini di legge.
La predisposizione e la trasmissione della comunicazione, da effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso l’utilizzo di apposita procedura web messa a disposizione all’interno del cassetto fiscale, è consentita unicamente ai depositari di scritture contabili per i quali risulta in essere un incarico di depositario annotato in Anagrafe Tributaria, a condizione che: