Lunedì 16/12/2024
a cura di Studio Dott.ssa Cristina Orlando
Decreto Coesione: analisi dei requisiti per aver diritto agli sgravi contributivi nel caso di assunzione di giovani under 35 e assunzione di donne
Il Decreto Legge n. 60/2024, chiamato Decreto Coesione, prevede diverse misure che hanno come obiettivo promuovere l’occupazione in particolare dei giovani e delle donne. Di seguito si analizzano per tali assunzioni i requisiti e le condizioni necessarie per aver diritto ai benefici contributivi.
BONUS PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35
Il Decreto Coesione ha reinserito la possibilità per i datori di lavoro di usufruire di un esonero contributivo nel caso essi assumano giovani sotto i 35 anni con un contratto a tempo indeterminato o trasformino a tempo indeterminato un contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo fra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
REQUISITI AFFINCHE’ L’ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE UNDER 35 COMPORTI L’ESONERO CONTRIBUTIVO AL DATORE DI LAVORO
I requisiti del lavoratore per poter dare diritto al datore di lavoro di avere l’esonero contributivo sono i seguenti:
- alla data dell'assunzione incentivata il lavoratore under 35 non deve aver ancora compiuto 35 anni
- alla data dell’assunzione il lavoratore under 35 non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato.
IN CONCRETO IN COSA CONSISTE E QUANTO DURA L’ESONERO PER IL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME UN GIOVANE UNDER 35 NEL RISPETTO DEI REQUISITI SOPRAINDICATI?
Il datore di lavoro può usufruire dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi e contributi INAIL), considerato il limite mensile di:
- euro 650,00: in caso di lavoratori occupati in unità produttive nella “Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno” che comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; oppure
- euro 500,00 : in caso di lavoratori occupati nelle altre Regioni.
Il datore di lavoro può beneficiare dell’esonero per un massimo di
massimo 24 mesi.
QUALI TIPI DI RAPPORTO DI LAVORO SONO ESCLUSI DALL’AVER DIRITTO ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO PUR RISPETTANDO I REQUISITI?
L’esonero non è applicabile al rapporto di lavoro domestico, all'apprendistato, al personale dirigenziale.
CASI PARTICOLARI: L’ASSUNZIONE DI QUALI LAVORATORI DA’ COMUNQUE DIRITTO AL DATORE DI LAVORO DI ACCEDERE ALL’ ESONERO ?
Tra i rapporti di lavoro che danno diritto al beneficio contributivo, sono inclusi anche quei rapporti di lavoro conclusi con lavoratori:
- già assunti in precedenza dallo stesso datore di lavoro con contratto di apprendistato che, alla sua scadenza non è continuato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- assunti a tempo indeterminato in cui il datore di lavoro precedente abbia solo in parte utilizzato l’esonero, in questo modo il nuovo datore di lavoro potrà utilizzare l’esonero per periodo residuo fino a raggiungere i 24 mesi.
L’ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 35 ANNI E’ CUMULABILE CON ALTRI ESONERI?
Ai sensi del D.Lgs.216/2023 l’esonero contributivo under 35 non è cumulabile con altri esoneri di tipo contributivo o di diminuzione delle aliquote di finanziamento, ma si considera compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.
REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO PER POTER AVERE ACCESSO ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ ASSUNZIONE UNDER 35
Il datore di lavoro può usufruire dell’esonero contributivo per assunzioni under 35 se:
- nei 6 mesi precedenti l'assunzione del lavoratore under 35 non ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (Legge n.223/1991) nella stessa unità produttiva;
- nei 6 mesi successivi all'assunzione del lavoratore under 35 non ha provveduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo:
- del lavoratore assunto con l'esonero o
- di un lavoratore con la stessa qualifica e assunto nella stessa unità produttiva del primo.
In tali casi le conseguenze per il datore di lavoro saranno: revoca dell’esonero contributivo e recupero del beneficio già utilizzato.
BONUS PER L’ASSUNZIONE DI DONNE
Il Decreto Coesione all’articolo 23 disciplina uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumano lavoratrici svantaggiate.
QUALI SONO I REQUISITI PERCHE’ IL DATORE DI LAVORO POSSA AVERE UNO SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN CASO DI ASSUNZIONE DI DONNE?
I datori di lavoro che possono usufruire dello sgravio contributivo per l’assunzione di donne devono effettuare:
- l’assunzione a tempo indeterminato di donne dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che:
- siano senza un impego retribuito con regolarità da almeno 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) quali : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. e nelle aree, individuate annualmente dal Regolamento UE.
- siano senza un impego retribuito con regolarità da almeno 24 mesi, ovunque residenti
QUAL E’ LA MISURA DELLA DURATA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL DATORE DI LAVORO?
Il datore di lavoro può usufruire
per massimo 24 mesi dell'esonero dal versamento del
100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi e contributi INAIL), considerato il limite mensile di 650 euro mensile per ogni lavoratrice.
CASI IN CUI NON SI APPLICA L’ESONERO E CUMULABILITA’
L’esonero:
- non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
- non si può cumulare con altri esoneri dei contributi o riduzioni delle aliquote di finanziamento come stabilito dalla normativa vigente
- si può cumulare con la maggiorazione del costo ammesso deducibile nel caso di nuove assunzioni
Affinchè siano efficaci le disposizioni del Decreto Coesione, è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, tali di disposizione saranno rese operative attraverso decreti ministeriali richiamati dalla norma e circolari operative dell'INPS.
(Riferimenti normativi Decreto Legge n. 60/2024 convertito in Legge n. 95/2024, D.Lgs.216/2023, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 108, paragrafo 3)