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Venerdì 26/07/2024
a cura di AteneoWeb S.r.l.

No alle agevolazioni 'prima casa' in caso di acquisto di fabbricato collabente



Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto che, aderendo ad un precedente orientamento della Corte di cassazione e dalla stessa Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, in caso di acquisto di un fabbricato collabente (categoria catastale “F2”), non è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto lo stato di degrado che lo caratterizza è tale da non poter essere abitato o utilizzato.

Legittima, quindi, la  richiesta di pagamento della maggiore imposta di registro relativa all’atto di compravendita.
Questo tipo di immobile, secondo i giudici della CGT, è del tutto inidoneo a soddisfare esigenze abitative, né può essere equiparato al fabbricato in corso di costruzione e/o definizione accatastato nelle categorie “F/3” ed “F/4” al fine di godere delle agevolazioni fiscali.


Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it

Torresi Andrea
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